
Del Condominio degli edifici
- Art. 1117, Parti comuni dell'edificio
- Art. 1118, Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni
- Art. 1119, Indivisibilita'
- Art. 1120, Innovazioni
- Art. 1121, Innovazioni gravose e voluttuarie
- Art. 1122, Opere sulle parti dell'edificio di
proprieta' comune
- Art. 1123, Ripartizione delle spese
- Art. 1124, Manutenzione e ricostruzione delle scale
- Art. 1125, Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai
- Art. 1126, Lastrici solari di uso esclusivo
- Art. 1127, Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio
- Art. 1128, Perimento totale o parziale
dell'edificio
- Art. 1129, Nomina e revoca dell' Amministratore
- Art. 1130, Attribuzioni dell' Amministratore
- Art. 1131, Rappresentanza
- Art. 1132, Dissenzo dei condomini rispetto alle
liti
- Art. 1133, Provvedimenti presi dall' Amministratore
- Art. 1134, Spese fatte dal Condomino
- Art. 1135, Attribuzioni dell' Assemblea dei
condomini
- Art. 1136, Costituzione dell' Assemblea e validita'
delle deliberazioni
- Art. 1137, Impugnazione delle deliberazioni dell'
Assemblea
- Art. 1138, Regolamento di Condominio
- Art. 1139, Rinvio alle norme sulla comunione
- altre disposizioni in materia condominiale
-
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale
-
Legge
9 gennaio 1989, n. 13
-
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
▲
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini.
Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni)
▲
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119 (Indivisibilita')
▲
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art. 1120 (Innovazioni)
▲
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un
solo condomino.
Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie)
▲
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio,
e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 (Opere sulle parti dell' edificio di
proprietar' comune)
▲
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione delle spese)
▲
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art. 1124 (Manutenzione e ricostruzione delle
scale)
▲
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai)
▲
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 (Latsrici solari di uso esclusivo)
▲
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a
cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'
edificio)
▲
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per
il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico
solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 (Perimento totale o parziale dell'
edificio)
▲
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 (Nomina e revoca dell' Amministratore)
▲
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati
sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 (Attribuzioni dell' Amministratore)
▲
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 (Rappresentanza)
▲
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto
al risarcimento dei danni.
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle
liti)
▲
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del
giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 (Provvedimenti presi dall'
Amministratore)
▲
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte dal Condomino)
▲
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente.
Art. 1135 (Attribuzioni dell' Assemblea dei
Condomini)
▲
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
Art. 1136 (Costituzione dell' Assemblea e
validita' delle deliberazioni)
▲
1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda
convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea
si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
Art. 1137 (Impugnazioni delle deliberazioni dell'
Assemblea)
▲
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 (Regolamento di Condominio)
▲
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni
e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a
ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art. 1139 (Rinvio alle norme culla comunione)
▲
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme
sulla comunione in generale.
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Disposizioni per l’attuazione del codice
civile.
Capo I
Sezione III disposizioni relative al libro III: della
proprietà.
Art. 61
▲
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni
di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
Art. 62
▲
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose
e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra
i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del
codice stesso.
Art. 63
▲
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ.
642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con
questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64
▲
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art.
1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 65
▲
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi
intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc.
Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini
per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
▲
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
▲
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella
assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario.
Art. 68
▲
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il
regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai
singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.
Art. 69
▲
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti
casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o
di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.
Art. 70
▲
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo
di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al
fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
▲
Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma dell'art.
1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale (*) dei proprietari
di fabbricati.
(*) L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Art. 72
▲
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
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Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
TITOLO II. NORME
PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI.
TITOLO III.
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 1. Finalita' ed ambito di
applicazione.
▲
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i
consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di qualita' della vita,
le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la
politica energetica della Comunita' economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e
nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una piu'
rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a piu' elevata
intensita' energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni
organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti
di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore,
il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici
ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui
al comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e le
opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai
fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. Coordinamento degli
interventi.
▲
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, il Ministro dell'universitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza
almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici
di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.
CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2 CFR
DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10
Art. 3. Accordo di programma.
▲
1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'art. 1, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare
con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10
per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle
tipologie tecnico-costruttive.▲
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle
priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie
per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II.
Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli
obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui
rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR,
l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sono emanate le norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalitˆ di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei
trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in
materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di
trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento
dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende,
degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di
diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli
relativi.
Art. 5. Piani regionali.
▲
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA,
individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni,
alle esigenze di utenza, alle disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al
risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori
energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti
nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: a)
il bilancio energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini
energetici territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti
di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; e) la
destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo
alla quantita' percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi
di risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di
intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti
per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti
installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e
residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini
individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico
piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6. Teleriscaldamento.▲
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree
che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di
teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le
amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o
locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il
ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili
rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le imprese
elettriche minori.▲
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle
imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica
prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni gia' serviti
dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di
cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative
vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni
anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio
per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei
combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e
distributrici.
Art. 8. Contributi in conto
capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.▲
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il
consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica,
l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e
nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonche' nella produzione di energia elettrica e di acqua calda
sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile
documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a) coibentazione negli edifici
esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed
effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A; b)
installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non
inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli
esistenti; c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o
acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che
consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del
titolo II; d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e di calore; e) installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo puo' essere
elevato fino all'80 per cento; f) installazione di sistemi di controllo
integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonche' di
calore e acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione
nonche' trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli
obiettivi di cui all'art. 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione
della temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari, con
determinazione dei consumi per le singole unitˆ immobiliari, escluse quelle
situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree
esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica
l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9. Competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.▲
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e
13 e' delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e
le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di
propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei
consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantita'
di energia primaria risparmiata per unita' di capitale investito, nonche': per
gli interventi di cui all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorita' per gli interventi integrati; per gli
interventi di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo
energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia
delle unita' produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla
base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al
comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone
entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei
fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante
appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa
agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge
il termine di cui al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui
al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita' sulla base
della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di
centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma 3, provvedono
ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso
idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di
priorita'. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata
revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi
gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'art.
2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse
sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme
recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano con le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per
l'emanazione dell'atto cui il parere e' preordinato, l'autorita' competente puo'
provvedere anche in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10. Contributi per il
contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e
terziario.▲
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono
essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o
componenti, nonch mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi
riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che
conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio di
energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.▲
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed
ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n.
308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602
e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita'
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti
di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia
derivante dalla cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui
all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo
del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire
cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire
trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato
secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a)
potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento
della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di
impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che
conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si
applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva da
progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di
consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel
limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo
preventiva e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di
cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove
centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il
trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area
dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del
calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti
pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private
ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da
processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al
50 per cento del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria
assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto
di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12. Progetti dimostrativi.▲
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed
enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la
progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per
aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti
rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino
prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di
gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri,
nonche' iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non
abbia raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi'
ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13. Incentivi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.▲
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo,
possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di
imprese agricole, ovvero a societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di
altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e
meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la
realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14. (Omissis)▲
Art. 15. Locazione finanziaria.▲
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche
per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da societa' iscritte
nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione
dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.
Art. 16. Attuazione della legge -
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.▲
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di
Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi
energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle
materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad
esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive
del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e
le universita' degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo di contributi e
casi di revoca.▲
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con
altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio
dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di
credito, istituti e societa' finanziari al fine di facilitare l'accesso al
credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua
verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita', circa l'effettiva e
completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai
sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA
da' immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al
recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le
modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 18. Modalita' di concessione
ed erogazione dei contributi.▲
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione
ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di
fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di
regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati,
nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con
apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma
1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'art.
18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari
per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita' a quanto
disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge
possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze
fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati,
con le modalita' ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 19. Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.▲
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale,
civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un
consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti
beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati
energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici
e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma
2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di
diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione
ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalitˆ
della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. Relazione annuale al
Parlamento.▲
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30
aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli
adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1
illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per
l'attuazione dell'art. 3.
Art. 21. Disposizioni transitorie.▲
1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge
sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per
iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14
che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o
di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la
concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono
state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22. Riorganizzazione della
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.▲
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla
ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla
presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della
medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono
aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non piu' di undici
unita' con specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non piu' di novanta unita', secondo la seguente
articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV,
quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c)
n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI
livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10
posti di III livello; i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi'
prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita
da non pi di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non piu'
di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa'
di capitale -- con esclusione delle imprese private -- specificamente operanti
nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a
quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non
dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche
di cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo
aver attuato le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni, ed alla
legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, o
comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio
1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del
25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante
le predette procedure di mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni pr l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento
"Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire
200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400
milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero
dell'industria".
Art. 23. Abrogazione espressa di
norme e utilizzazione di fondi residui.▲
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22,
24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui
alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonch quelle di cui
all'art. 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria
competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui
agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2
spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con le procedure e le modalitˆ di cui all'art. 9. Alla ripartizione
delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle
proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le modalitˆ di cui ai commi 6 e
7 del medesimo art. 38.
Art. 24. Disposizioni concernenti
la metanizzazione.▲
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11
febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta
per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24
giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un
contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla
differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa
alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del
FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e
prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a
disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni
nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi
autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo
stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo
1988, n. 67 e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella
misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento
del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5,
il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al programma
deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere
provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della
esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Art. 25. Ambito di applicazione▲
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457
Art. 26. Progettazione, messa in
opera ed esercizio di edifici e di impianti.▲
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario giˆ in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8,
sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonch dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unitˆ immobiliare.
7. Negli edifici di proprietˆ pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai consumi di
energia▲
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui
sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul
rispetto delle prescrizioni.▲
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da
una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui
al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il
sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere
compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e'
conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art.
33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere. CF
Art. 29. Certificazione delle
opere e collaudo▲
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge
si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30. Certificazione energetica
degli edifici.▲
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unitˆ
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unitˆ immobilare. Le spese relative di certificazione
sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha
una validitˆ temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio e manutenzione
degli impianti.▲
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si
applica l'art. 1339 del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e
informazioni ai consumatori.▲
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
Art. 33. Controlli e verifiche.▲
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera,
il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere
terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il
prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.▲
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non
osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per
cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non
veritiera nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1
dell'art. 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle
opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del
comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullitˆ dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilitˆ penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autoritˆ che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35. Provvedimenti di
sospensione dei lavori.▲
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve
fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art. 36. Irregolarita rilevate
dall'acquirente o dal conduttore.▲
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita'
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle
norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
▲
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore contottanta giorni dopo
la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano
in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di
inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre
1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1
dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.
Art. 38. Ripartizione fondi e
copertura finanziaria.▲
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 427
miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il
dieci per cento delle suddette somme e' destinato alle finalita' di cui all'art.
3 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e'
autorizzata la spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi
per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione: a) per l'art. 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi
per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi
per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per
l'art. 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire
40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo
periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n.
308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e'
autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi
per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari
interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di
politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2
del presente articolo, lettera a) tra gli interventi previsti dall'art. 11 della
presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Entrata in vigore.▲
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
inizio pagina
Legge
9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
Art. 1▲
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi
della presente legge.
Art. 2
▲
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
e terzo comma, del codice civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu'
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, del codice civile.
Art. 3
▲
(1) Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agliarticoli 873
e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o
di uso comune.
Art. 4
▲
(1) Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o
le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le
opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della
serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui
l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
Art. 5
▲
(1) Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e
5.
Art. 6
▲
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel
rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge
2 febbraio 1974, n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio
1974, n. 64.
Art. 7
▲
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e' soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere
interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto
articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le
disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
▲
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.
Art. 9
▲
(1) Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti, anche se
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al
comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al
comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo
al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta
per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni, e altresi' un ulteriore cinque per cento per costi da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10
e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita',
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi necessari
per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. La presente disposizione
ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art. 10
▲
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari
sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del
fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni
ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilita'
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficolta' di deambulazione dalle competenti unita' sanitarie locali e, in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
▲
(1) Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui e'
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista
entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo
del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla
regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei
lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
▲
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento.Concorso dello
Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989,
1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
inizio pagina
Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche'
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
TITOLO I - II
omissis
TITOLO III
Art. 9.
▲
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi
ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i
vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i
poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri
dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente
nel termine di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta
ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per
l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il
Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della
richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando
comunicazione al Sindaco del loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al
comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del
codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di
superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative
appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una
convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non
superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per
la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione
delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le
sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere
ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli
acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di
assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche,
ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n.
742.
Art. 10.
▲
1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente
costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture
di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete
autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative
adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di
intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei
lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è
approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del
comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a
tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai
commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo
possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui
all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la
garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e
ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di
ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese
quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,
n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in
conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il
finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del
Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale
29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del
presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi
da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11.▲
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere
di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della
legge 28 gennaio 1977, numero 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione
delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa
aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi
anche in diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di
registro in misura fissa.
TITOLO IV
omissis
Art. 29.
▲
1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1
giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.
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